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Novità Sicurezza Anticaduta 2022

Sicurezza Anticaduta 2022: Quali sono le novità che interessano gli operatori attivi nel settore della sicurezza anticaduta e del lavoro in quota nel 2022?

Un nuovo codice ATECO per gli installatori e la revisione della normativa UNI 11560 sono solo alcune delle novità.


L’anno che sta per finire ha portato delle novità importanti per gli operatori della sicurezza anticaduta. Argomento delicato visto che nel 2022 il più alto numero di incidenti mortali si è verificato nel campo delle costruzioni (fonte RAI News) e che più della metà delle morti, è ancora causato da cadute dall’alto: tetti, ponteggi, impalcature. (Fonte: Dati Inail divulgati da Anmil, l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro).

Installatori Linee Vita Codice ATECO 43.29.09

Una importante novità del 2022 riguarda la figura dell’installatore di Linee Vita. L’inserimento dell’attività di installazione di linee vita all’interno del codice ATECO 43.29.09 rappresenta un importante riconoscimento per gli operatori del settore della sicurezza anticaduta.

Ricordiamo che il Codice Ateco si utilizza per la Classificazione delle attività economiche adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica italiano (ISTAT) e serve per le rivelazioni statistiche nazionali di carattere economico, ma l’inserimento rappresenta un riconoscimento dell’attività di installatore e della sua presenza sul territorio. 

Revisione Norma UNI 11560

NORMA UNI 11560

Il 23 giugno 2022 è stata pubblicata la revisione della norma UNI 11560 “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura – Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione”.

Scaricabile sul sito della UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, sostituisce la UNI 11560:2014.

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Che cos’è?

La norma tecnica UNI 11560 rappresenta il riferimento più importante per tutto ciò che riguarda i sistemi di ancoraggio permanenti in copertura ma  fornisce altresì utili indicazioni per i sistemi di ancoraggio rimuovibili o temporanei. 

Differenze tra la UNI 11560:2014 e la UNI 11560:2022

La revisione punta, in particolare,  ad una maggiore definizione della figura dell’installatore, richiede maggiore attenzione da parte dei produttori che devono fornire una documentazione minima adeguata ed elenca in dettaglio i controlli  da effettuare nelle fasi di ispezioni del sistema. Nel dettaglio:

Figure professionali coinvolte in fase di installazione, ispezione e manutenzione

La UNI 11560:2022 al punto 3 “Termini e Definizioni” ha introdotto, le definizioni di due figure professionali principali: installatore (avanzato, base, intermedio) ed utilizzatore. Esse vengono definite:

  • (3.19) Installatore avanzato – “persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio, l’ispezione al montaggio, l’ispezione periodica e l’ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio
  • (3.20) Installatore base – “persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio e l’ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio
  • (3.21) Installatore intermedio – “persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio, l’ispezione al montaggio e l’ispezione periodica del sistema di ancoraggio
  • (3.40) Utilizzatore – “persona alla quale è destinato il sistema di ancoraggio e che effettua l’ispezione prima dell’uso”.

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Modifica Regolamento Linee Vita in Toscana

Sempre nel mese di giugno 2022 viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale, un aggiornamento del  Regolamento della Regione Toscana che fornisce chiarimenti e specifiche per la sicurezza sulle coperture, implementando così il DPGR 75/R che rimane in vigore ma con alcune modifiche.

Il regolamento definisce le istruzioni tecniche per i progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di nuove costruzioni e di edifici esistenti per consentire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Analizzando il documento segnaliamo le seguenti modifiche:

Art.2 “Ambito di Applicazione”

  • comma 1: È stato ampliato il campo di applicazione specificando che rientrano nella necessità di messa in sicurezza gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti.
  • comma 4: Le coperture prive di impianti ed altezza minore di 4.00 m, sono esenti da dispositivi permanenti ma deve essere comunque redatto l’Elaborato Tecnico della copertura. Tale esenzione decade nell’eventuale successiva installazione di un impianto.

Art.3 “Definizioni

  • comma 1 lettera u): Viene richiesto in maniera esplicita che il progettista deve essere un tecnico abilitato incaricato dal committente. Un modo per responsabilizzare il committente che non può ricevere documenti da imprese esecutrici o produttori se non timbrati e firmati da un tecnico abilitato appositamente nominato. 

Art.9 “Accesso alla copertura

  • comma 2 lettera b) prevede che un accesso interno, ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata deve essere dimensionata sulla base degli ingombri da trasportare. Sono ammesse finestre di larghezza inferiore a 70 cm sui fabbricati esistenti con impedimenti tecnici o vincoli, ma comunque con larghezza di almeno 60 cm senza ulteriori vincoli dimensionali.

Art.11 “Cause ostative e rinvio alla l.r. 65/2014”

  • comma 1: Se non viene presentato ETC con la Cila scatta la sanzione da 516 € a 1000 €.

Bonus 110 e linee vita

Concludiamo la nostra rassegna affrontando un tema molto discusso, ovvero il Bonus 110 ed il collegamento con eventuali costi collegati all’installazione dei dispositivi anticaduta.

Il documento elaborato nell’ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza sul lavoro stipulato tra ANCE e CNI “Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali” affronta al punto 8 tale quesito.  Qui viene affrontato, infatti, il tema dei dispositivi anticaduta e la possibilità di coprire eventuali costi attraverso i bonus. Il testo spiega infatti che ” I bonus riconosciuti, in generale, per l’esecuzione di interventi di recupero edilizio spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili; l’installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano pertanto nelle lavorazioni complementari all’intervento principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per l’installazione di tali sistemi è strettamente correlato all’intervento oggetto dei bonus”. Leggi l’articolo completo qui!

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