Produttore dispositivi anticaduta
Dopo aver affrontato il tema del Committente, del Progettista e del Manutentore oggi parliamo del Produttore ovvero dell’azienda che realizza dispositivi anticaduta, delle sue responsabilità e dei suoi obblighi.
Responsabilità dell’azienda produttrice dei dispositivi anticaduta
In linea generale il Produttore di dispositivi anticaduta ha l’onere e la responsabilità di immettere in commercio prodotti sicuri e rispondenti alle leggi e normative tecniche di settore. Inizialmente, fino a qualche anno fa, tutti potevano diventare da un giorno all’altro produttori di dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto. Era sufficiente aver dimestichezza con la pratica ed una buona dose di incoscienza. L’avvento di normative tecniche di nuova generazione (UNI 795:2012, UNI 11560 e UNI 11578) hanno di fatto definito, in maniera più convincente, le modalità di esercizio di questa attività ovvero hanno reso ancor più elevata la dose di incoscienza necessaria.
Mi spiego meglio. La “vecchia” UNI 795, quella datata 2002, permetteva al produttore di dispositivi anticaduta di auto-certificare la rispondenza dei propri dispositivi alla suddetta norma, senza richiedere la dimostrazione di alcuna prova e men che meno il suffragio da parte di un organismo terzo che in maniera indipendente attestasse la veridicità dei dati trasmessi, nella maggior parte dei casi, confusi e incompleti. Il numero di informazioni richieste dalle attuali normative ed il conseguente numero di prove sul campo necessarie per rispondere con numeri concreti e reali ha di fatto creato una linea netta di separazione fra le aziende che seriamente cercano di svolgere il proprio lavoro e quelle che continuamente proseguono con l’improvvisazione. Il produttore deve essere in grado di trasmettere in maniera chiara e trasparente i dati ed i documenti necessari all’impiego, uso e manutenzione dei propri dispositivi pena la responsabilità di immettere in commercio prodotti non sicuri.
In Italia e non solo, i Produttori di dispositivi anticaduta sono tanti ma solo pochi si caratterizzano e distinguono per competenza e professionalità, molti sono improvvisati e li si riconosce dalla documentazione tecnica approssimata messa a disposizione del tecnico, dell’impresa installatrice e/o del Committente.
In via preliminare ogni Produttore di dispositivi anticaduta dovrebbe rendere noto, attraverso specifica ed opportuna documentazione, le caratteristiche tecniche e prestazionali dei propri dispositivi richiamando innanzitutto la normativa tecnica di settore rispetto a cui li ha prodotti. Fino a qualche anno fa esisteva un’unica normativa tecnica di riferimento: la UNI 795:2002. A far data dal 2012 si è avuta una produzione normativa che ha partorito inizialmente un aggiornamento sostanziale delle UNI 795 e successivamente, vista l’inapplicabilità della suddetta norma ai casi reali di installazioni permanenti e fisse sulle coperture, la divulgazione di una normativa tecnica tutta italiana, la UNI 11578, che disciplina la realizzazione di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente. Premesso che le suddette norme tecniche non hanno carattere di cogenza se non espressamente richiamate da un dispositivo di legge, ciascun produttore di dispositivi anticaduta è però richiamato a produrre i propri nuovi dispositivi in accordo al progresso della tecnica. In sostanza un produttore può continuare ad immettere sul mercato dispositivi marcati con normative superate a patto che non si tratti di nuovi dispositivi. Ovviamente è e sarà l’evoluzione del mercato a dettare la richiesta di prodotti innovativi rispetto a prodotti superati tecnologicamente. I dispositivi di ancoraggio realizzati in conformità alla recente UNI 11578 si devono ritenere maggiormente performanti rispetto ai medesimi realizzati in conformità alla UNI 795:2002 in quanto le prove richieste sono più stringenti del passato e non tutti i prodotti riescono a superarle. Ecco il motivo per cui in commercio si possono trovare prodotti marcati UNI 795 che di vecchio hanno poco se non la marcatura!
In definitiva il documento principale che ogni produttore di dispositivi anticaduta deve mettere a disposizione è la Certificazione di conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento in modo da attestare le prove di rispondenza alla norma stessa. Conseguentemente deve fornire, senza richiamare principi lesi di know-how, le caratteristiche prestazionali del prodotto attraverso specifiche schede tecniche in modo da permetterne l’individuazione e l’uso e la sua corretta posa in opera. Infine deve fornire il documento che accompagna sul mercato ogni prodotto ovvero il Manuale d’uso e Manutenzione.