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Le responsabilità del committente e i sistemi anticaduta

Qualsiasi sia il tipo d’intervento che dovrà essere realizzato su di una copertura, questa è considerata essere un luogo di lavoro e pertanto soggetta alle disposizioni TUS di cui al D. Lgs. 81/08. Ciò è vero anche per i piccoli interventi di manutenzione ordinaria, quelli per cui non è necessario richiedere alcun permesso autorizzativo. Il proprietario di un immobile, l’amministratore di condominio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un fabbricato industriale, preliminarmente all’incarico di esecuzione di un qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria ad una impresa o lavoratore autonomo, ha l’obbligo di informare il soggetto esecutore dei pericoli e rischi connessi all’attività che dovrà essere eseguita. Nei casi in cui la copertura del fabbricato è dotata di dispositivi di ancoraggio, il Committente informerà l’impresa o il lavoratore autonomo tramite la consegna in presa visione dell’elaborato tecnico della copertura. Nei casi invece la copertura è sprovvista di misure di protezione contro il pericolo della caduta dall’alto il Committente dovrà accertarsi in proprio o tramite la consulenza di un esperto se l’impresa o il lavoratore autonomo opererà in condizioni di sicurezza tramite l’impiego di soluzioni alternative ai dispositivi di ancoraggio permanenti che in questo caso non ci sono. Al Committente quindi in prima battuta non è richiesta alcuna specifica competenza ma solamente una presa di coscienza di ciò che sta andando a chiedere di fare ad altre persone per proprio conto; in un caso dovrà accertarsi di consegnare l’ETC, nel secondo caso di aver informato il lavoratore del pericolo presente.

Analizziamo il caso ricorrente del proprietario di una abitazione ovvero un amministratore di condominio ovvero un responsabile del servizio di prevenzione e protezione che si trovi nelle necessità di richiedere un intervento di manutenzione ordinaria su di una copertura sprovvista di protezioni anticaduta. Il proprietario, l’amministratore, l’RSPP, rivestono il ruolo di Committente dei lavori e l’approccio corretto che dovrà esser tenuto sarà di:

  • informare l’operatore dei pericoli presenti;
  • attenersi alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del TUS;
  • verificare che l’impresa o il lavoratore autonomo possieda l’idoneità tecnico professionale per eseguire in sicurezza le lavorazioni richieste.

Purtroppo quanto richiesto dalla legge non è ben posto a conoscenza del privato cittadino il quale si ritrova coinvolto in pesanti responsabilità nell’eventualità di accadimento di un infortunio. La realtà dei fatti accaduti in passato è ciò che ha portato all’emanazione dei vari regolamenti regionali legiferanti in materia di predisposizione di opportune misure preventive e protettive contro il pericolo della caduta dall’alto connesso ad interventi di manutenzione ordinaria. Per tutte le altre tipologie d’intervento edilizio (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ecc…) il problema esiste ma non si pone in quanto l’idoneità dell’intervento è demandata alla consulenza professionale di un tecnico qualificato che disciplinerà, se necessario, le modalità esecutive in sicurezza di tutti i lavori in quota siano essi afferenti ad una copertura, ad un ponteggio od altro.
Sarebbe opportuna una campagna di sensibilizzazione del problema con la messa in evidenza degli atteggiamenti corretti da tenere in caso di affidamento di piccoli lavori di manutenzione: purtroppo una errata percezione del rischio ed anche una insensata propensione al rischio hanno generato la manifestazione di molteplici infortuni gravi o letali.

Dopo aver chiarito che cosa deve fare un Committente dei lavori relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria su coperture sprovviste di qualsivoglia tipologia di protezione contro il pericolo di caduta dall’alto esaminiamo il caso in cui la copertura sia dotata di misure protettive.
Anche in questo caso il Committente non è esente da responsabilità. Diciamo che se compie i giusti passi si pone nelle condizioni di aver ottemperato a quanto necessario a far si che un infortunio venga evitato.

Il Committente dovrà:

  • Informare l’operatore dei pericoli presenti attraverso la messa a disposizione del fascicolo tecnico in suo possesso, consegnatogli all’atto di chiusura dei lavori di messa in sicurezza della copertura da parte del tecnico progettista incaricato.
  • Verificare che l’impresa o il lavoratore autonomo possieda l’idoneità tecnico professionale per eseguire in sicurezza le lavorazioni richieste.

Il Committente dovrà accertarsi della presa visione del documento da parte dell’operatore richiedendone la sottoscrizione nell’apposito campo in modo da dare atto di aver ottemperato a quanto richiesto dalla legge. La verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa e/o del lavoratore è un obbligo imprescindibile in ogni caso di affidamento di lavori.

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