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Marcatura CE dispositivi anticaduta

La marcatura CE dei dispositivi anticaduta contro il pericolo delle cadute dall’alto è una questione che ancora non trova una giusta interpretazione e non si può considerare conclusa perché è perennemente richiamata da certi attori di mercato come un obbligo incessante che solo pochi “eletti” fabbricanti sarebbero in grado di avere e garantire.

La sostanza del problema è tutta qui, nell’affermazione che solo pochi produttori possono rilasciare la marcatura CE di un dispositivo anticaduta mentre tutti gli altri produttori non sarebbero capaci, non sono stati lungimiranti nel credere fin dall’inizio in questa necessità e quindi non hanno investito ecc… Riteniamo la questione un falso problema ed un argomento utile solamente a fare proseliti commerciali e niente altro. Per capire però la reale portata della questione è necessario fare per un momento un passo indietro.

La marcatura CE di un prodotto

È utile ricordare innanzitutto che cosa è la marcatura CE di un prodotto, qualsiasi sia la sua natura e campo di applicazione; la marcatura CE costituisce un aspetto importante nella libera commercializzazione dei prodotti a livello comunitario in quanto assicura il rispetto di determinati requisiti, fissati con norme cosiddette armonizzate, validi in modo egualitario in tutti gli Stati membri. La marcatura CE di un prodotto può essere fatta se esiste una norma tecnica di riferimento valida a livello dell’intera comunità europea ovvero è armonizzata.

La produzione e commercializzazione di dispositivi anticaduta è regolata da norme tecniche ( UNI 795, UNI 11578 ) a cui, più o meno chiaramente, tutti i produttori devono sottostare. Se fra le norme di legge da rispettare per la commercializzazione, ci fosse anche l’obbligo della marcatura CE sui dispositivi anticaduta, non si capisce perché tutti i produttori non avrebbero la premura di adeguarsi, come di fatto avviene in tutti gli altri campi, in cui è vigente l’obbligo, pena la perdita di mercato e assunzione di penalizzanti responsabilità. Alcuni operatori di mercato pubblicizzano la loro integerrima capacità tecnica, a discapito di tutti gli altri produttori concorrenti, ritenuti non in grado di apporre il marchio CE ai propri prodotti.

Dispositivi di anticaduta rimovibili e dispositivi anticaduta permanenti

La UNI EN 795:2012 tratta la progettazione e commercializzazione di dispositivi di ancoraggio rimovibili ovvero che possono essere rimossi dal loro uso senza danneggiare il supporto o qualche altro elemento accessorio presente. In sostanza tratta dispositivi di ancoraggio che presentano le caratteristiche di mobilità, trasportabilità e temporaneità in quanto sono utilizzati sul posto di lavoro dal singolo lavoratore che li ha installati secondo le istruzioni del fabbricante e sono rimossi al termine del lavoro sempre da parte dello stesso lavoratore. In altri termini i predetti dispositivi di ancoraggio sono da considerarsi DPI ai sensi del D. Lgs. 475/92 ovvero dispositivi di protezione di III° categoria, propri dell’utilizzatore e dei quali né è anche responsabile della manutenzione periodica.

I dispositivi di ancoraggio permanenti sono quelli che hanno la medesima funzione di salvaguardare il lavoratore dal pericolo di caduta dall’alto durante i lavori in quota ma che sono caratterizzati dall’essere fissi, non trasportabili ogni volta ed installati permanentemente nella costruzione per addivenirne parte integrante della costruzione.

I dispositivi di ancoraggio di tipo removibile ovvero marcati UNI EN 795 devono avere la marcatura CE soltanto se di tipo B o E e ciò può essere apposta solo dietro notifica di un ente certificatore riconosciuto e non dal medesimo fabbricante. I dispositivi di ancoraggio marcati di tipo A, C e D ai sensi della UNI 795 non possono essere marcati CE per incompatibilità della  UNI EN 795 con i requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla direttiva comunitaria sui DPI 89/686/CEE.

I dispositivi di ancoraggio di tipo permanente ovvero marcati UNI 11578 si inquadrano all’interno della direttiva sui prodotti da costruzioni (CPR 305/2011) in quanto soddisfacenti il requisito nr. 4 di cui all’allegato I del predetto regolamento ma non possono e quindi devono essere marcati CE perché non esiste, per questa categoria di prodotti, una norma tecnica armonizzata o un benestare tecnico europeo.

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