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Installazione dispositivi anticaduta, obbligo normativo o anche morale?

I dispositivi anticaduta per le coperture sono comparsi alla rivalsa del mercato edile per contrastare il fenomeno crescente di morti sul lavoro in occasioni non strettamente disciplinate. Ancora oggi, a distanza oramai di circa un decennio dall’ingresso nel mercato dei primi dispositivi anticaduta, stante l’applicazione a macchia di leopardo della normativa di settore, si registrano accadimenti di fatti gravosi legati a cadute dall’alto di persone che stavano eseguendo semplici interventi di manutenzione ordinaria in luoghi caratterizzati da una forte esposizione al pericolo di caduta. Si è dovuti ricorrere alla promulgazione di una normativa cogente di settore per iniziare a contrastare questo fenomeno. Purtroppo si assiste sempre più sovente ad una applicazione pedissequa della norma senza comprendere la reale portata di ciò che andiamo a garantire ovvero la vita delle persone che svolgono un lavoro per conto di una committenza molte volte ignara delle responsabilità che la legge gli attribuisce.

Interventi di manutenzione ordinaria alle coperture

L’obbligo normativo di installazione di dispositivi anticaduta per coperture è sopraggiunto a carattere regionale e non nazionale. La provincia di Bergamo e con essa la regione Lombardia è stata la capofila amministrativa che ha introdotto per prima l’obbligo normativo di dotare le coperture dei fabbricati di nuova realizzazione e le coperture esistenti di fabbricati oggetto di ristrutturazione di dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto. Successivamente la regione Toscana e poi altre realtà regionali si sono adoperate per emanare norme di settore che permettessero di contrastare il pericolo di caduta dall’alto in operazioni di semplice manutenzione ordinaria. Diciamo che a parte la regione Sicilia mancano all’appello tutte le regioni del Sud, comprese Lazio ed Abruzzo, nonché la regione Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige.

Attuazione nelle regioni prive di normativa specifica

Nelle regioni dove non sussiste una normativa specifica in materia di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto nell’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture esposte a suddetto pericolo il proprietario di un immobile non si deve sentire esonerato dal valutare il rischio a cui può far esporre una terza persona nell’esecuzione di un qualsiasi intervento soggetto al pericolo di caduta dall’alto, sia da una copertura o da qualsivoglia altro piano di lavoro posto ad una altezza superiore ai due metri. È vero è mancante una normativa specifica ma è vero anche che esiste il TUSL ( testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08) che disciplina il lavoro in quota, qualunque sia la condiziono o motivazione che ha portato un operatore ad eseguire una lavorazione con esposizione al pericolo di caduta dall’alto.

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