Il collaudo dei dispositivi di ancoraggio: vero o falso? Falso!
È fatto comune sentir parlare sempre più spesso e richiedere tal volta del collaudo dei dispositivi di ancoraggio ovvero della verifica della tenuta del fissaggio del dispositivo di ancoraggio al supporto strutturale eseguita a posteriori dell’installazione.
Si deve ritenere questa prassi di richiesta del collaudo una forzatura della “vecchia” norma tecnica di riferimento che richiamava questa verifica della sicurezza ma con tutt’altro obiettivo. La UNI EN 795:2002, norma tecnica di riferimento per i produttori di dispositivi di ancoraggio, oggi superata dalla UNI EN 795:2012 per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio removibili e dalla UNI 11578:2015 per quanto riguarda invece quelli di tipo permanente, all’appendice informativa riportava le “raccomandazioni per l’installazione”: si precisava della necessità di eseguire il collaudo di una soluzione di fissaggio di un dispositivo di ancoraggio ogni qual volta che quest’ultimo presentasse caratteristiche di dimensionamento non riconducibili agli usuali metodi di calcolo propri della scienza e tecnica delle costruzioni. Risulta dunque chiaro che il richiamo ad un atto di collaudo dei dispositivi di ancoraggio è da intendersi come l’attuazione di una corretta procedura di lavoro da eseguirsi le sole volte in cui l’installazione non può essere suffragata da verifiche analitiche e non sempre ed indistintamente per tutti i dispositivi.