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Deformabilità dei dispositivi di ancoraggio per le coperture

Il concetto di deformabilità dei dispositivi di ancoraggio è un tema molto spesso dibattuto fra gli addetti ai lavori in quanto si vorrebbe far passare il concetto che in funzione della deformabilità o indeformabilità di un dispositivo di ancoraggio ne consegua la scelta e l’utilizzo. Nella sostanza è un falso problema in quanto le norme tecniche di ultima generazione hanno fatto chiarezza in merito.

Valutazioni tecniche e normative

Le norme tecniche di riferimento per la produzione di dispositivi di ancoraggio per le coperture (UNI EN 795:2012, UNI CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578.2015) non contengono nessuna citazione in merito alla differenziazione dei prodotti fra deformabili e indeformabili; dal punto di vista normativo, non esiste e conseguentemente sulle dichiarazioni di conformità non potrà essere riportata nessuna indicazione in tal senso.

Dal punto di vista tecnico tutte e tre le norme sopra citate, prevedono l’esecuzione di test di deformabilità in condizione di normale utilizzo dei dispositivi di ancoraggio, con carico sollecitante pari a 70daN (70 kg circa) e le certificazione di prodotto devono attestare l’esito positivo della prova. Si parla dunque di deformabilità nel senso di deformabilità limite ovvero di garantire un termine ultimo di riferimento oltre il quale si deve ritenere che il dispositivo di ancoraggio in oggetto non risponde ai requisiti di norma in quanto il suo stato deformativo in condizioni di esercizio è superiore a quello limite ammissibile.

Suddivisione Dispositivi di Ancoraggio

La suddivisione dei dispositivi di ancoraggio in prodotti “deformabili” o “indeformabili” nasce dunque da una interpretazione commerciale e non tecnica della prova sopra citata. La norma tecnica è chiara e richiede che un dispositivo di ancoraggio, qualunque esso sia, registri una deformazione massima in condizioni di esercizio contenuta entro certi limiti.

Questo limite è pari a 10mm e la deformazione deve avere una natura elastica ovvero scomparire allo scarico del sistema. Ovviamente la prova è diversa sia che si tratti un dispositivo di ancoraggio di tipo fisso (tipo A) o lineare (tipo C) come lo è una “linea vita” (linea flessibile orizzontale). Sui dispositivi di ancoraggio di tipo A il carico sollecitante è applicato direttamente sull’elemento mentre per i dispositivi di ancoraggio di tipo C l’azione pari a 70daN deve essere applicata sulla fune, generalmente la mezzeria della campata, il che corrisponde ad una sollecitazione sui dispositivi di estremità ben superiore al valore dei 70 daN e dipendente dalla geometria e caratteristiche intrinseche del sistema.

Parlare di dispositivi di ancoraggio deformabili significa dunque avere un prodotto che non rispetta la norma e pertanto non può essere messo in commercio come dispositivo di ancoraggio conforme alle norme tecniche di settore. Parlare invece di dispositivi di ancoraggio indeformabile significa avere prodotti che rispettano le limitazioni imposte dalla norma.

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